Ludmilla Karadzic

Evidentemente il suo era almeno il secondo ritardo, dal momento che non si viene segnalati in Centrale Rischi al primo mancato rispetto della puntualità nei pagamenti nel rimborso delle rate di un prestito.

Comunque, la procedura prevede che venga inoltrato un reclamo all’intermediario che ha effettuato la segnalazione, lamentando l’omessa notifica del preavviso di segnalazione e richiedendo la cancellazione della posizione censita nell’elenco dei cattivi pagatori per il ritardo nel rimborso di almeno due rate.

Qualora, dopo 30 giorni dal momento in cui la controparte riceve l’istanza, la richiesta non venisse accolta, potrà presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), senza avvocato, al costo di 20 euro per spese di segreteria e semplicemente presentando, anche in modalità on line, una memoria scritta che descrive i fatti accaduti.

Solo dopo l’accoglimento del ricorso da parte dell’ABF potrà ottenere la cancellazione della posizione censita in CRIF.

Devo comunque avvertirla che qualora, in occasione del primo ritardo, l’intermediario le avesse già notificato (anche per compiuta giacenza) l’invito a rispettare le scadenze, il suo ricorso avrà scarse possibilità di successo. In altre parole, non può eccepire esclusivamente la mancata osservanza di un aspetto formale della procedura se già era a conoscenza delle conseguenze a cui sarebbe andato incontro con un secondo ritardo nel rimborso delle rate.


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