A me, personalmente, per esempio, è stata negata la definizione agevolata per una cartella esattoriale che pur resa esecutiva entro il 30 settembre 2017 (il debito risultava accertato ed esigibile da parte della Pubblica Amministrazione) non era stata affidata per tempo al concessionario della riscossione. Trattandosi di una cartella esattoriale originata da un verbale di multa per violazione del codice della strada ho subito dedotto (a pensar male si fa peccato, ma spesso “si azzecca”, come amava ripetere un celebre pm) che il Comune creditore non volesse assolutamente rinunciare ai lucrosi interessi semestrali già maturati.
In generale ci possono essere altri motivi per denegare la richiesta di definizione agevolata. In particolare, la definizione agevolata non può essere nuovamente presentata per quei debiti interessati dalla precedente richiesta di rottamazione delle cartelle esattoriali, ai sensi del decreto legge 193/2016, per i quali non si sia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le previste scadenze.
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