Lilla De Angelis

Se le spese, qui definite di modesta entità, sono contrattualmente previste nel caso di ritardo nel pagamento delle rate dovute, o comunque richieste per istruttoria o altre attività svolte dal creditore, la segnalazione a sofferenza, per l’importo corrispondente (anche se modico), è legittima.

Qualora si eccepisca, invece, la debenza della pretesa da parte della finanziaria, ci si può rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario che, in caso di accoglimento del ricorso, inviterà il creditore a procedere alla cancellazione della segnalazione già effettuata.


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