Giorgio Martini

Costituisce donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario.

Qualora gli altri tre fratelli decidano di non far valere, con un’azione giudiziale di riduzione, la donazione effettuata in vita dalla genitrice attraverso la cointestazione del conto corrente, allora, a ciascuno degli eredi (compreso il cointestatario del rapporto) spetterà un quarto del 50% di quanto disponibile in conto corrente al momento del decesso.


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