Lilla De Angelis

La legge speciale 180/1950 dispone, all’articolo 68, che qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la meta’ dello stipendio valutato al netto della quota ceduta, e la quota ceduta.

E vero che l’articolo 69 della legge 180/1950 dispone che quando preesista, delegazione di pagamento, i pignoramenti non possono colpire se non l’eventuale differenza fra la metà dello stipendio valutato al netto della delegazione e l’importo della delegazione. Tuttavia, la stessa legge, all’articolo 58 chiarisce cosa si intenda per delegazione di pagamento: ovvero la facoltà di rilasciare delega per il pagamento della pigione o della rata di mutuo afferenti ad alloggi di edilizia economica e popolare.

Pertanto la legge non si occupa della limitazione del pignoramento per lo stipendio già gravato da delega di pagamento riconducibile ad un prestito.

Se ne conclude, in risposta alla sua domanda, che un eventuale nuovo creditore, che agisce per un credito di natura diversa di quello già in corso, potrà pignorare un importo massimo capiente nella differenza fra la meta’ dello stipendio valutato al netto della quota ceduta, e la quota ceduta.


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