L’articolo 72 ter del dpr 602/1973 (riscossione coattiva esattoriale delle imposte sul reddito) dispone che le somme dovute a titolo di stipendio possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2 mila e 500 euro euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2 mila e 500 euro e non superiori a 5 mila euro.
Ora, se il credito esattoriale è originato dall’omesso o insufficiente versamento delle imposte sul reddito, può, con l’aiuto di una avvocato, presentare ricorso al giudice dell’esecuzione del Tribunale territorialmente competente per ottenere la riduzione al 10% della quota di pignoramento mensile.
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