Giorgio Martini

Il riferimento alla novazione è corretto: che l’accordo sottoscritto non costituisca una novazione significa semplicemente che se lei è debitore di 2 euro e perfeziona una transazione per la quale pattuisce il rimborso di 1 euro e poi non adempie, il debito da rimborsare resta quello originario di 2 euro e non quello riformulato (novato) di 1 euro.

Il riferimento alle spese di cancellazione, ex articolo 2886 codice civile, delle garanzie è puramente formale: può chiederne l’eliminazione se non sono state iscritte ipoteche sui suoi beni immobili.

Piuttosto, è importante che le sia trasmesso originale cartaceo della proposta di accordo transattivo, su carta intestata e con firma autenticata del legale rappresentante della società di recupero crediti, via posta con raccomandata A/R.


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