Se la fideiussione è stata prestata in regime di comunione dei beni, passare adesso al regime di separazione dei beni non serve.
Il creditore potrà comunque agire come se i beni esistenti al momento in cui è stata sottoscritta la garanzia e successivamente registrati a nome del coniuge del debitore in regime di separazione dei beni fossero ancora in regime di comunione.
Il trasferimento di proprietà della casa del debitore ad un figlio può essere sottoposto dal creditore ad azione revocatoria entro cinque anni dalla trascrizione dell’atto.
Le obbligazioni del debitore, al suo decesso, si trasmettono agli eredi, a meno che questi ultimi non rinuncino all’eredità.
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