Giovanni Napoletano

Con riferimento alla mia precedente domanda sulla revocatoria, preciso che il debito è sorto dopo tre anni dall’atto di donazione: donazione novembre 2013 debito sorto nel dicembre 2016. Grazie, Maria

A novembre 2018 sarebbe scattata la prescrizione ed il creditore non avrebbe più potuto avviare l’azione revocatoria del trasferimento della proprietà dell’immobile da coniuge debitore a coniuge non debitore.

Peraltro l’articolo 2901 del codice civile ritiene ammissibile l’azione revocatoria se il debitore conosce il pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, se l’atto è dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento di una eventuale azione di riscossione coattiva.

Altra condizione per l’ammissibilità dell’azione revocatoria anche a fronte di atto a titolo oneroso (e non di donazione) è che il terzo (nella fattispecie il coniuge non debitore) fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Come vede, ammesso e non concesso che i successivi prestiti elargiti dal coniuge non debitore al coniuge debitore possano esplicare la propria efficacia in modo retroattivo, trasformando ex post un atto di donazione in atto a titolo oneroso, sarebbe comunque complicato (nella convinzione del giudicante) escludere per il terzo, ovvero per il coniuge non debitore, la partecipazione alla dolosa preordinazione dell’impoverimento del coniuge debitore.


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