Se esistono documenti che possano essere esibiti da terzi (creditori o altri chiamati all’eredità) e che attestino la proprietà del defunto circa specifici beni presenti nell’appartamento in cui è avvenuto il decesso, tali beni rientrano nella successione ereditaria. Il convivente chiamato all’eredità, titolare del contratto di locazione, che voglia esercitare il diritto di rinuncia deve, in tale ipotesi, fare l’inventario dei beni di proprietà del defunto entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione.
Compiuto l’inventario, ai sensi di quanto disposto all’articolo 485 del codice civile, il chiamato che non abbia ancora accettato con beneficio d’inventario, ha un ulteriore termine di quaranta giorni per decidere se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, egli è considerato erede puro e semplice (accettazione tacita dell’eredità).
Se nessun chiamato all’eredità e nessun creditore è in grado di dimostrare la proprietà in capo al defunto dei beni presenti nella casa dove questi viveva, allora non è necessario predisporre l’inventario e la rinuncia all’eredità può essere effettuata nel termine di legge decennale.
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