Non si rischiano sanzioni nel momento in cui si circola con la patente deteriorata e/o illeggibile: ma, qualora veniste fermati dalle autorità competenti, è possibile che il documento sia sottoposto a ritiro.
Bisogna quindi accertarsi che i dati inseriti nella patente siano leggibili in modo tale da poter circolare tranquillamente per le strade: altrimenti va necessariamente fatto un duplicato.
Ma, innanzitutto, quando la patente si considera deteriorata?
Il documento di guida risulta deteriorato quando non sono leggibili i seguenti dati: - gli estremi di riconoscimento del documento;
- i dati anagrafici del titolare;
- la data di scadenza;
- la fotografia del titolare.
Nel caso in cui uno dei suddetti elementi non risulti leggibile il conducente dovrà provvedere a richiedere un duplicato della patente presso l’Ufficio di Motorizzazione civile.
Per ottenere il duplicato delle patente si dovrà: - compilare il modello TT 2112 disponibile o allo sportello dell’Ufficio della Motorizzazione o online sul portale dell’automobilista;
- allegare le ricevute dei due versamenti richiesti, quello di 10,20 euro sul c/c 9001 e quello di 32 euro sul c/c 4028;
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata;
- fotocopia completa della patente e originale in visione;
- documento di identità valido.
Se la patente è scaduta o scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda è necessario presentare anche il certificato medico in bollo (con relativa fotocopia), la cui data non sia anteriore a 3 mesi, rilasciato da uno dei medici abilitati.
Una volta terminata la procedura di richiesta, vi verrà rilasciato un permesso di guida temporaneo da utilizzare fino a quando non riceverete a casa per posta la nuova tessera (tempo di attesa di circa 30 giorni).
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