Andrea Ricciardi

Nell’ipotesi di operazioni effettuate sul conto corrente a mezzo di strumenti elettronici (home banking) è obbligo dell’istituto di credito fornire la prova della riconducibilità degli addebiti al cliente: al contrario, la banca è onerata ad effettuare il rimborso al cliente vittima di una frode telematica (ad esempio phishing).

Ciò è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza 9158/2018.

In pratica, se il cliente della banca contesta l’esecuzione di un bonifico eseguito sul proprio conto corrente online in favore di un soggetto sconosciuto, spetta all’istituto di credito dimostrare che l’operazione è stata effettivamente eseguita dal cliente stesso e non si tratti, invece, di phishing.

Dunque, al cliente basta contestare mentre spetta all’intermediario (l’istituto di credito) provare che l’operazione è regolare.

In assenza di tale dimostrazione, il correntista ha diritto al rimborso dei soldi prelevati indebitamente.

Pertanto, il cliente che si accorge dell’addebito non autorizzato dovrà innanzitutto presentare una denuncia-querela alla polizia postale.

Dopodiché, allegando una copia della stessa, dovrà spedire alla propria banca una raccomandata a/r con la richiesta di restituzione del maltolto.

La domanda dovrà indicare la data dell’operazione e specificando che l’operazione non è stata mai autorizzata.


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