Chiara Nicolai

Sarà un tantinello difficile addivenire ad un accordo transattivo una volta che è stato notificato il decreto ingiuntivo, a meno che lei non sia nullatenente e non disponga nemmeno di un reddito da pensione o da lavoro dipendente.

Infatti, al punto a cui è giunta la procedura, la strada è praticamente tutta in discesa per il creditore: al quale non resta che attendere il decorso dei 40 giorni a disposizione del debitore per opporsi all’ingiunzione (sempre qualora quest’ultimo disponga di fondate motivazioni) nonchè i 10 giorni canonici concessi, dopo la notifica del precetto, per il pagamento dell’importo ivi indicato.

Qualora il debitore si rendesse inadempiente, il passo successivo sarebbe la notifica di un atto di pignoramento (conto corrente, immobile, pensione o stipendio). In questa fase il debitore avrebbe la possibilità ancora di pagare (conversione del pignoramento) ma dovrebbe versare un importo pari a quello precettato, gravato da ulteriori spese di procedura.

Tornando alla richiesta formulata nel quesito, e considerato che tentar non nuoce, il debitore potrebbe contattare l’avvocato del creditore (l’informazione è deducibile dal decreto ingiuntivo notificato) rilevando le ragioni per cui egli ritiene di poter presentare opposizione con ottime chances di accoglimento, evidenziando l’eventuale situazione economico patrimoniale che renderebbe infruttuoso qualsiasi tipo di escussione forzata, e proponendo un importo (pochi maledetti e, preferibilmente, subito) per poter regolare il contenzioso.


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