Termini di prescrizione per esigere il credito
Il diritto ad esigere il credito contributivo si prescrive entro cinque anni dal momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati dall’obbligato.
Decadenza del potere di accertamento dell’evasione contributiva da parte dell’INPS
Per i contributi previdenziali dichiarati e non versati dall’obbligato, l’INPS ha l’obbligo di rendere esecutivi i ruoli (vale a dire l’accertamento del debito e l’affidamento al concessionario per la riscossione coattiva) entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento.
Per i contributi previdenziali emersi in seguito a denuncia da parte del beneficiario o comunicazione tardiva da parte dell’obbligato, l’INPS ha l’obbligo di rendere esecutivi i ruoli (vale a dire l’accertamento del debito e l’affidamento al concessionario per la riscossione coattiva) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’Istituto viene a conoscenza del debito (e comunque entro il termini di prescrizione quinquennale).
Per i contributi previdenziali emersi in seguito ad accertamenti d’ufficio, l’INPS ha l’obbligo di rendere esecutivi i ruoli (vale a dire l’accertamento del debito e l’affidamento al concessionario per la riscossione coattiva) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui viene notificato l’avviso di accertamento all’obbligato al versamento (e comunque entro il termine di prescrizione quinquennale).
Per i contributi previdenziali dovuti in seguito a gravame giudiziale, l’INPS ha l’obbligo di rendere esecutivi i ruoli (vale a dire l’accertamento del debito e l’affidamento al concessionario per la riscossione coattiva) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la sentenza diviene definitiva.
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