Come noto, quando, per mancata contestazione immediata, si riceve una multa con conseguente perdita dei punti della patente, viene richiesto al trasgressore di comunicare i dati del conducente, per poter comminare alla persona che effettivamente guidava il veicolo la sanzione.
Può accadere, però, che, effettivamente, il proprietario in solido del veicolo non ricordi davvero chi guidava l’autoveicolo nel momento in cui la multa era stata elevata.
Ebbene, in questo caso, l’articolo 126 bis del codice della strada dispone che il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’ articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1000.
In poche parole, quando arriva una multa a casa, nell’eventualità che vi sia mancata contestazione ed una perdita dei punti della patente, entro i sessanta giorni successivi il proprietario dell’auto deve inviare una comunicazione alle autorità competenti indicando i dati di chi era alla guida al momento dell’infrazione.
In questo modo, l’autorità decurta i punti dalla patente dell’effettivo responsabile.
Se il conducente è lo stesso proprietario, la comunicazione va spedita ugualmente, ma è su quest’ultimo che grava sia la multa che la decurtazione dei punti.
Se invece la comunicazione non viene inviata, il proprietario non subisce la decurtazione dei punti ma una seconda multa da 250 a 1.000 euro.
Quindi, chi vuole evitare di rimanere senza punti può evitare di fornire i dati del conducente ma riceverà l’ulteriore contravvenzione, il cui importo però è più elevato rispetto a quanto potrebbe costare un corso di recupero dei punti della patente.
Su questo punto, però, è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione.
Gli Ermellini, infatti, con la sentenza 9555/18, hanno stabilito che l’automobilista proprietario del veicolo che sia stato sanzionato se comunica, ancorché in termini negativi, di non sapere chi fosse alla guida, non è soggetto a nessuna sanzione 126-bis codice strada. Deve reputarsi che, resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente. Resta, comunque, devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante.
In parole povere, secondo quanto chiarito dal Palazzaccio, è possibile evitare la seconda multa se si mostrano valide ragioni per cui non si è in grado di ricordare chi avesse in prestito la propria auto.
Il che può succedere, come nel suo caso, quando il mezzo viene condiviso con altri familiari come il coniuge o i figli.
Naturalmente, non bisogna omettere la comunicazione ma, affermare, nel modulo della richiesta dati, che effettivamente non si ricorda chi era alla guida del mezzo.
Sarà il giudice, poi, a valutare, caso per caso, se le giustificazioni fornite siano valide.
Pertanto, per evitare la seconda sanzione pecuniaria il consiglio è quello di inviare una comunicazione in cui si spieghi non di ricordare chi fosse alla guida della propria auto, sperando in un successivo giudizio favorevole.
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