Giuseppe Pennuto

Il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 numero 244 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che adecorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Quindi, nel suo caso nemmeno sono stati superati i due anni fra consegna del ruolo (affidamento al concessionario della riscossione del recupero della sanzione amministrativa non pagata) e la notifica della cartella esattoriale. Ma, la cosa più importante è che la norma in commento si riferisce esclusivamente a somme di spettanza comunale e non a quelle di competenza della (ex) Provincia.

In pratica, la decadenza biennale di cui si discute vale solo per le sanzioni amministrative (per violazioni al Codice della strada) comminate dalla Polizia Municipale.


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