Annapaola Ferri

Sembrerebbe toccante la domanda se fosse posta dal coniuge beneficiario del provvedimento, anche se qualche maligno potrebbe pensare che la preoccupazione sarebbe finalizzata solo ad assicurasi che la gallina dalle uova d’oro possa restare in vita.

Dal nick dell’autore sembrerebbe, invece, che a porre la domanda sia il coniuge obbligato, forse per avere lumi circa il destino (amaro) che l’attende.

La legge non pone alcun limite all’importo relativo all’ordine diretto di pagamento ex articolo 156 del codice civile: non vale l’impignorabilità del minimo vitale della pensione, nè la regola secondo la quale pignoramenti pregressi e quello in corso non possono eccedere la metà della pensione, così come previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile.

In pratica, l’ordine diretto di pagamento del Presidente del Tribunale ex articolo 156 del codice civile non equivale ad un pignoramento.

In altre parole non esiste, ad oggi, una norma che equipari anche l’ordine di pagamento diretto, ex articolo 156 del codice civile, ad un pignoramento e limiti, quindi, l’entità della somma assegnata al beneficiario del mantenimento.

Pertanto può capitare che la pensione (o la busta paga) del coniuge obbligato al pagamento possa essere oberata da prelievi alla fonte, in conseguenza di pignoramenti, cessione del quinto e ordine di pagamento diretto, ex articolo 156 del codice civile, in misura superiore alla metà.

Per prassi, motivata da ragioni di giustizia sociale, l’INPS paga gli arretrati facendo attenzione esclusivamente a rispettare la regola (interna) che la pensione del soggetto obbligato, dopo i prelievi coattivi (nella fattispecie pignoramento ed ordine diretto di pagamento) non scenda al di sotto dell’importo equivalente all’assegno sociale, attualmente pari a circa 453 euro.


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