Carla Benvenuto

La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Il Testo Unico Bancario (TUB) all’articolo 40 (estinzione anticipata e risoluzione del contratto) si riferisce al singolo contratto di mutuo concesso da banche ed intermediari finanziari.

L’articolo 1186 del codice civile dispone che, quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

Qui si parla di stato di insolvenza, e, dunque, di un imprenditore professionista, non di un debitore consumatore.

Pertanto sono convinta che ci troviamo di fronte a pratiche intimidatorie e scorrette messe in atto dalla banca: la DBT è legittima per l’esposizione debitoria di 2.609 euro riferita all’affidamento in conto corrente, nonché per i 3.500 euro di insoluto relativi alla carta revolving. Ma non può coinvolgere ed estendersi al contratto di mutuo fino a quando il ritardo nel versamento delle rate non si verificherà per almeno sette volte, anche non consecutive.


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