Ornella De Bellis


In merito alla risposta da voi fornita volevo ribadire che comprendo la spiegazione, la quale è anche in linea con le norme che ho trovato nel web, tuttavia volevo precisare che se per “ufficio delle imposte del domicilio fiscale del defunto” intendete l’agenzia delle entrate del nostro comune allora tale comunicazione è stata fatta in data 11/06/2013 con tanto del timbro del funzionario!

Il mio quesito sta proprio qui: la legge non dice che dobbiamo avvisare ogni ente pubblico, comune, provincia, regione, INPS, etc, anche perché diventerebbe una cosa impossibile. Secondo voi in questo caso come ci si dovrebbe comportare?

Il creditore ordinario che ha interesse ad individuare gli eredi del defunto, laddove non ci sia stato obbligo di dichiarazione di successione (si ricorda che non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari) chiede all’anagrafe uno stato di famiglia integrale (oppure solo al decesso) del debitore, riuscendo così a risalire ai potenziali suoi eredi. Al limite, consulta anche il Registro generale dei testamenti (tenuto presso il Ministero della Giustizia) che consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento e a favore di chi, in Italia o all’estero.

La Pubblica Amministrazione, che detta legge, ha ritenuto di non farsi carico di tale incombenza. La PA (nel caso specifico la Regione) invia la cartella esattoriale al defunto nei termini di decadenza e prescrizione ed attende gli eventi fino a quando l’erede non viene a conoscenza della pretesa chiedendo la riformulazione della stessa, defalcata delle eventuali sanzioni di omesso pagamento. E’ certo che l’erede, inviando una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate con raccomandata A/R, in cui si dichiara erede del defunto, non può poi impugnare una cartella esattoriale per vizio di notifica (in quanto destinata al defunto) di una cartella esattoriale originata dal mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) di competenza regionale. Potrà farlo per crediti inerenti IRPEF, IVA, IRAP (crediti erariali) o anche per la tassa automobilistica, se, e solo se, tuttavia, il defunto risiedeva, al momento del decesso, in una Regione ove la riscossione del bollo auto era devoluta, dalla normativa vigente, all’Agenzia delle Entrate.

Insomma, naturalmente, nessuna legge obbliga gli eredi a notificare i propri dati a tutte le eventuali Pubbliche Amministrazioni con cui il defunto poteva aver contratto obbligazioni (e non potrebbe essere che così). Nello stesso tempo, però, l’erede non può eccepire il vizio di notifica alla Pubblica Amministrazione creditrice BETA, quando l’atto escussivo continua ad essere inviato alla residenza del defunto fidando sulla circostanza che aveva, in precedenza, comunicato il proprio status di erede del debitore alla Pubblica Amministrazione ALFA.

Al momento è così, anche se mi rendo conto, da cittadina, che così non dovrebbe essere e che notificando una avvenuta successione ereditaria alla Pubblica Amministrazione ALFA, essa dovrebbe valere anche per la Pubblica Amministrazione BETA.


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