Ornella De Bellis

Con l’opposizione a decreto ingiuntivo, da presentare entro 40 giorni dalla notifica, il giudice sarà chiamato a valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione del creditore. Il debitore opponente avrà bisogno di un avvocato: e, credo che, dal momento che sembra incontestabile l’omesso pagamento delle quattro rate, nella specie potrà opporsi esclusivamente all’importo di 300 euro rappresentativo degli interessi di ritardato pagamento e delle spese legali anticipate dal creditore per ottenere l’ingiunzione di pagamento.

Qualora versasse al creditore solo le rate residue entro il termine è impugnasse l’ingiunzione, sarebbe come se non avesse comunque adempiuto al decreto giudiziale. Nel caso in cui l’opposizione venisse respinta, il creditore le notificherà un precetto (che, a questo punto, comprenderà anche le spese legali sostenute in sede di opposizione). Lei dovrà decidere se pagare l’importo indicato nel precetto (compensando quanto già versato) oppure sottoporsi ad azioni esecutive quali il classico pignoramento del conto corrente o dello stipendi/pensione.

L’unica cosa certa, al momento, è l’inutilità di un rimborso parziale del debito accertato e ingiunto che anzi, paradossalmente, complicherebbe le cose.


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