Ornella De Bellis

L’articolo 7 (Domanda di APE) comma 8 del Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica o APE (DPCM 150/2017) esclude che possa accedere ad APE volontario il soggetto comunemente classificato come cattivo pagatore.

In particolare nella domanda di APE volontario, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, di non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti (intendendosi con ciò l’utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all’apertura di credito concessa) e non pagati da oltre novanta giorni.

Inoltre, il richiedente APE volontario deve attestare di non essere a conoscenza di una eventuale iscrizione negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia (CR) e non aver ricevuto comunicazioni relative all’iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati (CRIF, CTC, Experian Cerved) per l’inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento.

La domanda di APE volontario non può essere accolta se il richiedente ha avviato o è oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, oppure se è stato sottoposto ad azioni esecutive in corso, o estinte senza integrale soddisfazione dei creditori.

Infine, il richiedente di Ape volontario non deve aver subito protesti a proprio carico censiti in RIP (Registro Informatico dei Protesti) e non deve essere registrato nell’archivio CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d’Italia.


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