Ornella De Bellis

L’azienda creditrice può ricorrere al giudice e chiedere un decreto ingiuntivo, ma solo se è in possesso della documentazione necessaria: ad esempio, le cambiali relative alla ristrutturazione del debito protestate a suo tempo, o il contratto originario di prestito sottoscritto dal defunto marito. Altrimenti la questione si complica.

Inoltre, dal 2001 il creditore deve dar prova di aver inviato al debitore, o ai suoi eredi, comunicazioni interruttive dei termini decennali di prescrizione, altrimenti il debitore potrebbe eccepire l’intervenuta prescrizione.

Per non rischiare di pagare un debito prescritto può attendere gli eventi, aspettare, cioè, di vedere se il creditore passa dalla parole ai fatti.

Io non credo che ciò avverrà mai: al suo posto non pagherei. Ma, questa è una decisione di cui deve farsi carico esclusivamente lei.

Nel frattempo, giusto per mischiare un po’ le carte, porre un freno all’ostinata, prevedibile insistenza degli addetti al recupero crediti e minare la loro determinazione, può riferire di aver rinunciato all’eredità di suo marito nel lontano 2005: nel caso le chiedessero di trasmettere la documentazione a supporto della rinuncia, risponderà che lei non manda in giro i suoi documenti e che loro, se vogliono, possono effettuare i dovuti accertamenti.


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