Tullio Solinas

Sua figlia ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati dopo un periodo di lavoro all’estero e rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro estero.

Per accedere alla prestazione sua figlia deve essere rimpatriata entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e deve dichiarare al centro per l’impiego l’immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

La misura dell’indennità è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita all’estero e sarà corrisposta per circa tre mesi e mezzo.

Per l’anno 2017 non potrà considerare sua figlia fiscalmente a carico.


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