Giorgio Valli

L’articolo 36 bis del DPR 600/1973 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate deve controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.

Non è previsto l’invio di un avviso bonario di invito al pagamento qualora non emergano errori nella determinazione dell’imposta dovuta. Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Agenzia Entrate Riscossione notifica una cartella esattoriale per il recupero delle tasse dovute e non versate.

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, in caso di inadempimento, Agenzia delle Entrate Riscossione potrà procedere ad avviare azioni esecutive (pignoramento ed espropriazione) o cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) sui beni di proprietà del debitore inadempiente.

I versamenti non effettuati risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere regolarizzati, prima dell’emissione della cartella di pagamento, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, della sanzione in misura ridotta. Basta rivolgersi ad un commercialista.


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