Ludmilla Karadzic

Secondo l’articolo 555 del codice di procedura civile, il pignoramento immobiliare, anche su precetto cambiario, si esegue mediante notifica al debitore, e successiva trascrizione, di un atto nel quale gli si indicano esattamente, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione.

Dunque se il precetto non riguarda l’avallante, nessuna informazione deve essere inserita nell’atto di pignoramento che sarà notificato al debitore.


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