Simonetta Folliero

Il pignoramento del conto corrente promosso da Agenzia Entrate Riscossione (pignoramento esattoriale del conto corrente) è regolato dall’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/73.

L’atto di pignoramento esattoriale del conto corrente del debitore contiene l’ordine alla banca di prelevare dal saldo, fino a concorrenza del credito per cui si procede, e trasferire direttamente ad Agenzia Entrate Riscossione la somma prelevata.

Il conto corrente viene quindi bloccato per il tempo necessario al prelievo (la modifica del saldo) e, subito dopo, reso nuovamente operativo.

Oggetto del pignoramento è il saldo disponibile (in pratica, quello che risulta dall’estratto conto) non il saldo contabile. In altre parole, oggetto del pignoramento è il denaro disponibile nel conto corrente, compreso quello prenotato per spese che si sono appena effettuate (carte di credito) o stanno per essere richieste (RID), che sono state registrate nel saldo contabile, ma che ancora non risultano addebitate nella lista movimenti.

Analogo discorso per gli accrediti: vengono pignorati quelli già inclusi nell’estratto conto (lista movimenti), non quelli eventualmente contabilizzati (acquisiti), ma non ancora riversati nella disponibilità di conto corrente.


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