Chiara Nicolai

Come già riferito, il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, si esegue mediante atto notificato personalmente al datore di lavoro e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone legittimate a prendere in consegna l’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Naturalmente, in caso di abituale irreperibilità del destinatario (se il debitore vive da solo, deve comunque recarsi al lavoro), anche la raccomandata AR informativa di inizio giacenza dell’atto di pignoramento presso l’albo comunale potrebbe essere finita in giacenza presso l’ufficio postale e l’avviso in cassetta postale potrebbe essere andato smarrito.

Nella cancelleria del Tribunale, davanti al quale si procede, potrà chiedere di consultare il fascicolo che la riguarda e capire, dalla relata di notifica dell’Ufficiale Giudiziario (a cui è attribuita pubblica fede) come siano state riportate le vicende riguardanti la notifica dell’atto di pignoramento al debitore.

Poi, naturalmente, se lo ritiene e con il supporto di un legale, potrà eccepire il vizio di notifica e la nullità dell’atto di pignoramento. L’importante è che sia consapevole che, qualora il suo ricorso venisse accolto, ritarderebbe al più di qualche mese il prelievo dalla busta paga.

Per quanto attiene il secondo quesito, la dicitura “pignoramento” apposta sulla busta-paga a motivazione di una ritenuta operata sullo stipendio contrasta con i principi posti a tutela della riservatezza dei dati personali, in quanto rende chiaramente conoscibile a terzi delicati aspetti della vita privata del lavoratore.

Le finalità di documentazione e trasparenza nel rapporto fra datore di lavoro e dipendente possono essere soddisfatte mediante l’utilizzazione di diverse dizioni o codici identificativi che rendano enucleabile la ritenuta senza descriverla specificamente.

Questo è quanto, dal già lontano 2002, l’Autorità per la protezione dei dati personali (Garante per la tutela della privacy) ha stabilito con il provvedimento 1063659.

Infine, anche il provvedimento giudiziale di assegnazione della quota percentuale di pignoramento dovrà essere notificato al debitore e, naturalmente, al suo datore di lavoro.


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