Giovanni Napoletano

La garanzia assicurativa associata ai prestiti consiste, fra le altre, nell’impegno della compagnia di assicurazione a pagare al beneficiario (il creditore che ha erogato il prestito), in caso di morte dell’assicurato prima della scadenza contrattuale (premorienza), il capitale assicurato inteso come la somma delle rate residue di rimborso del prestito, di competenza del periodo successivo al decesso.

Ora, è vero che a questo mondo se ne vedono di ogni: tuttavia il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), insieme al saldo di conto corrente/titoli e agli altri beni detenuti dal defunto al momento del decesso, comprese le eventuali poste debitorie, ricadono nella successione. Qualora la compagnia assicuratrice decidesse di non pagare e il creditore ritenesse di poter pretendere il credito residuo dagli eredi del defunto, dovrebbe notificare, a costoro, almeno un decreto ingiuntivo.

Ritenuta diretta dal TFR, ma nella misura massima del 20%, a copertura parziale del debito residuo, è prevista solo in caso di licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie del debitore lavoratore: non certamente in seguito a premorienza.


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