Chiara Nicolai

Rappresenta un elemento ostativo alla concessione della nuova definizione agevolata (rottamazione 2000/2017) per una cartella esattoriale, la circostanza che sia stata presentata una precedente richiesta per la medesima cartella, in occasione della rottamazione 2000/2016, per la quale non si sia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le scadenze previste.

In questo senso, l’istanza di rottamazione potrebbe non essere accettata.

Se si consulta il modello di istanza, si può verificare a vista che esiste una sezione dove vengono indicati gli identificativi (in pratica il numero di cartella) dei carichi debitori (affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017) per i quali si intende aderire alla definizione agevolata.


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