L’articolo 587 del codice di procedura civile dispone che se il prezzo di aggiudicazione del bene non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.
Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso, di rilasciare l’immobile al custode.
Quindi lei rimane in casa solo se il giudice la nomina custode.
Inoltre, se il prezzo che si ricava dal successivo incanto, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza
Infine, non vi è una norma specifica del codice di procedura civile che escluda l’aggiudicatario inadempiente dal successivo incanto disposto dal giudice.
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