Marzia Ciunfrini

Si indica come obbligazione naturale una prestazione spontanea, in esecuzione di doveri morali o sociali, che non può essere oggetto di richiesta di restituzione o di corrispettivo da parte di colui che la prestazione ha effettuato.

Ci avventureremmo in un terreno minato, e in gran parte inesplorato, se qui volessimo avere la presunzione di discettare sulle condizioni per le quali una donazione possa essere, o meno, ritenuta un’obbligazione naturale.

In questa sede basta solo ricordare che, secondo l’articolo 2034, un bene oggetto di obbligazione naturale non può essere chiesto in restituzione dal donante.

E proprio qui casca l’asino: con l’azione revocatoria ordinaria non si produce un effetto restitutorio, poiché il bene non rientra più nel patrimonio del debitore donante (quindi non ci sarebbe violazione dell’articolo 2034 del codice civile) ma, una volta che il giudice abbia accolto l’azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore procedente, quest’ultimo potrà pignorare l’immobile oggetto di azione revocatoria o potrà iscrivervi ipoteca, come se il bene non fosse mai stato donato.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.