Annapaola Ferri

L’articolo 543 del codice di procedura civile dispone che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore.

In caso di temporanea irreperibilità del debitore, o in assenza di altri soggetti legittimati a prendere in consegna l’atto, l’ufficiale giudiziario esegue la notifica mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza.

Quindi, per poter eccepire un eventuale vizio di notifica, va innanzitutto verificato che l’atto non sia stato consegnato all’ufficio comunale preposto alla gestione dell’albo pretorio ed ivi giaccia.

Qualora emergesse un effettivo vizio di notifica dell’atto di pignoramento, potrebbe rivolgersi al giudice delle esecuzioni, con il necessario supporto di un avvocato (che va pagato) per ottenere, al massimo, di ritardare l’inizio delle trattenute sullo stipendio di qualche mese. Decreto ingiuntivo e precetto restando validi, il creditore sarebbe costretto, se proprio gli andasse male, a rinnovare la notifica dell’atto di pignoramento al debitore e al datore di lavoro del debitore.

Fra debitori coobbligati il creditore sceglie quello da sottoporre ad azione esecutiva, notificandogli il precetto. Con il precetto si ingiunge al debitore sottoposto ad azione esecutiva di pagare il debito, entro un termine non minore di dieci giorni, avvertendolo che in caso di inadempimento il creditore procederà con pignoramento, a propria scelta, dei beni del debitore (immobile, conto corrente, stipendio o pensione). La scelta del creditore su chi dei coobbligati agire, e cosa pignorare, è incontestabile.

La trattenuta verrà, cautelativamente, operata dal datore di lavoro, nella misura del 20% della busta paga. Dopo il 23/4, il giudice delibererà l’esatta percentuale di incidenza del pignoramento. Se non ha altri pignoramenti concorrenti sullo stipendio, indipendentemente dall’aver fruito, o meno, di un prestito dietro cessione del quinto, il prelievo dalla retribuzione, al netto degli oneri fiscali e contributivi (ed al lordo della eventuale trattenuta per cessione del quinto, nonché delle trattenute relative agli eventuali pignoramenti concorrenti) sarà pari al 20%. Non potrà essere minore di tale soglia a meno di certe precise condizione che, tuttavia, non la coinvolgono.

Se il giudice impone al datore di lavoro di prendere il 20% (il quinto) di quello che avrebbe dovuto pagare al debitore e di consegnarlo al creditore procedente, vuol dire che ogni mese il datore di lavoro dovrà fare un piccolo, elementare, ulteriore calcolo. Niente di più.


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