Ludmilla Karadzic

E’ stato già chiarito che un’azione esecutiva finalizzata al pignoramento del suo stipendio portoghese sarebbe soggetta alla giurisdizione italiana ed in particolare alla nostra normativa di pignoramento presso terzi.

In quest’ottica, potrebbe in qualche modo (e quindi, esclusivamente per la durata del piano di rientro) proteggerla da un eventuale pignoramento avviato da creditori ordinari (privati in genere, comprese banche e finanziarie) solo un pignoramento per crediti di natura ordinaria già in corso.

Rimarrebbe comunque scoperta la quota pignorabile per crediti esattoriali (quelli vantati dalla Pubblica Amministrazione).

Per rendere completamente (ma sempre temporaneamente) immune lo stipendio dagli effetti di azioni esecutive promosse dai creditori, occorrerebbe sottoscrivere un prestito per cessione del quinto e subire un pignoramento per crediti alimentari (assegno di mantenimento al coniuge) per almeno il 30% dello stipendio netto percepito.

La possibilità di poter soddisfare entrambe le esigenze sembrerebbe a lei preclusa: la prima perché non può ottenere una prestito dietro cessione del quinto in Portogallo, erogato conformemente alla normativa italiana di applicazione; la seconda perché, stante la situazione riportata, difficilmente alla sua signora potrebbe essere riconosciuto un congruo assegno di mantenimento in caso di separazione personale o divorzio.


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