Giorgio Valli

La sua signora è evidentemente cittadina russa perché pur essendo coniugata con un cittadino italiano non ha mai presentato la domanda di cittadinanza italiana pur potendolo fare, dopo sei mesi di residenza in Italia o dopo tre anni nel caso di residenza all’estero. (articolo 5 legge 91/92)

La sua signora è comunque cittadina straniera residente in Italia (risultando iscritta nell’anagrafe della popolazione residente per almeno 183 gg) e, come tale, obbligata a presentare dichiarazione fiscale per i redditi percepiti in Italia e all’estero.

Dunque, per raggiungere l’obiettivo sarebbe necessaria la cancellazione della sua signora dall’anagrafe della popolazione residente in Italia. Tuttavia, il cittadino (italiano, comunitario o extracomunitario) residente in Italia che intende trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine, deve dichiarare l’indirizzo di nuova residenza (potrebbero esserci controlli incrociati con il paese di nuova residenza prima di concedere la cancellazione). Ma così un qualsiasi creditore potrebbe risalire all’indirizzo di residenza della signora, che sarebbe, con elevata probabilità, anche quella del coniuge debitore.

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente può avvenire anche per irreperibilità accertata in seguito a segnalazione di uno dei conviventi. In pratica il coniuge, o uno dei genitori del coniuge, dovrebbe dichiarare all’ufficiale di anagrafe che la signora risulta irreperibile da qualche mese, anche se si è messa in contatto telefonico per tranquillizzare sulla sua esistenza in vita (per evitare complicanze) ma esternando il fermo proposito di non rivelare il nuovo domicilio. La cancellazione si ottiene in un periodo minimo di un anno.

Il risvolto della medaglia è che, in questo modo, la sua signora si espone ad eventuali azioni giudiziarie da parte del coniuge in tema di separazione, divorzio, affidamento dei figli e assegno di mantenimento.

Attualmente (e fino a quando non sarà effettuata la cancellazione dall’anagrafe) il nucleo familiare del debitore (ai fini DSU/ISEE presentato da uno dei componenti) è costituito dal debitore stesso, dal coniuge, dal figlio e dai genitori del debitore. Dopo la cancellazione dall’anagrafe il nucleo familiare continuerà ad essere lo stesso a meno che il coniuge debitore non ottenga dal giudice una sentenza di separazione.


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