Se l’immobile le è stato donato quattro anni fa, un eventuale creditore di suo marito ha solo un anno di tempo per proporre azione revocatoria dell’atto di donazione. E questa è la buona notizia.
Per il resto, ammettiamo pure che lei riuscisse a saldare l’obbligazione fideiussoria in questo lasso di tempo, prima o contestualmente al momento in cui il creditore di suo marito ottenesse una declaratoria di inefficacia (nei propri confronti) dell’atto di donazione ed avviasse la procedura di espropriazione dell’immobile.
Il grande problema è che l’azione revocatoria non elimina l’atto di donazione, nel senso che non si produrrebbe un effetto di restituzione dell’immobile a suo marito: in pratica, nella fattispecie, l’immobile donato non rientrerebbe nel patrimonio del debitore (suo marito) ma resterebbe nel patrimonio del fideiussore.
Quindi, nel caso in cui il creditore procedente ottenesse la declaratoria di inefficacia dell’atto di donazione, lei non potrebbe surrogarsi alla banca per contestare al creditore procedente l’esistenza di una ipoteca a favore del fideiussore sul bene del debitore (suo marito) sottoposto ad azione esecutiva, semplicemente per il fatto che l’ipoteca a favore del fideiussore graverebbe sul bene di proprietà dello stesso fideiussore.
E, non essendoci elementi ostativi di surrogazione legale, la banca non potrebbe fare altro che procedere a cancellare l’ipoteca iscritta sul bene del fideiussore una volta che il debito, per garantire il pagamento del quale è stata iscritta ipoteca, risultasse estinto dal fideiussore stesso.
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