Il mio dubbio permane perchè i commi 3,4,5, hanno peculiarità diverse ma intrinseche. Il focus è nel comma 5 “[3] Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
[4] Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
[5] Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.”
E cioè, un pignoramento “simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente” quindi comma 3 e 4 ad esempio, e agganciandolo al comma 7, pervengo alla conclusione che 621 euro del nostro esempio sono la parte eccedente e che in essa trova applicabilita il comma 5, che cita “non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.”. Per cui, secondo la mia interpretazione, il giudice non potrebbe andare oltre il 50% della parte eccedente (621 €) che risulterebbe 310 euro.
Se non ci fosse stato un simultaneo concorso con la cessione del quinto, si perviene benissimo alla quota alla quota di 1/3 o anche più ma sempre non oltre il 50% della parte eccedente.. Mi scuso se non sono stato esaurientemente esplicativo nel post precedente. Spero di esserlo stato adesso.
Gianni57
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Le somme predette nei commi 3 e 4 sono quelle dovute al privato a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità. Il comma 5 dispone poi che il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.
Poi si parla di pensioni. Il problema è che lei, quando trasferisce la disposizione del comma 5 dagli stipendi alle pensioni, equipara le somme predette alla parte eccedente il minimo vitale e non alle somme da chiunque dovute a titolo di pensione. Il limite del 50% vale per la somma percepita dal pensionato, al netto degli oneri fiscali, e al lordo della cessione del quinto e degli eventuali altri pignoramenti in corso.
Lei compie una forzatura nel momento in cui interpreta che il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non possa estendersi oltre la metà della parte eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.
O, almeno, non è questa l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Concludendo, il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dei 1300 euro. E non, secondo la sua interpretazione, oltre la metà dei 621 euro (parte della pensione eccedente il minimo vitale). Fermo restando che, naturalmente, nemmeno può superare i 621 euro.
Peraltro è prassi, legittimata da leggi speciali, che il prelievo per il simultaneo concorso di pignoramenti e cessione del quinto non possa superare la metà degli stipendi e delle pensioni percepite al netto degli oneri fiscali e al lordo delle cessioni del quinto (in pratica il netto percepito da statino e non quello accreditato in banca). O, se vuole, una cessione del quinto è equiparata a pignoramento in corso.
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