Anche il concessionario della riscossione deve essere consapevole che gli atti indicati nell’estratto sono evidentemente affetti da vizi di notifica.
Oltre a non pagare, conviene attendere eventuali atti successivi, se mai arriveranno (avviso di intimazione al pagamento) per eccepire, in via amministrativa (ricorso in autotutela) l’omessa notifica delle cartelle esattoriali in questione.