Simone di Saintjust

In riferimento al precedente quesito ho un dubbio circa la considerazione e applicazione della pignorabilità al 100% della restante parte oltre il minimo vitale.

Lei giustamente applica il comma 3 dell’ articolo 545 CODICE DI PROCEDURA CIVILE, ma non tiene conto del comma 7:” Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.” Nota : il comma 7, 8 e 9 sono stati inseriti dall’art. 13, co. 1, lett. l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. con L. 6 agosto 2015, n. 132, con decorrenza dal 27.06.2015. Per cui mi rimane ancora il dubbio se il mio computo è corretto secondo questa mia interpretazioneo no. E cioè, Il comma 3 “Le somme dovute ….possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Nel caso di un pensionato trova applicazione al comma 5 e al comma 7 “La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.”? In conclusione “la parte eccedente si interpreta oltre il minimi vitale da cui convalidare il comma 5 “non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.”?

Gianni57
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Mi scuso, ma non riesco a comprendere dove sia il problema: lei percepisce 1.300 euro di cui 679 euro non pignorabili (cosiddetto minimo vitale) e 621 pignorabili.

La parte eccedente tale ammontare .. a cui lei si riferisce, citando l’articolo 545 del codice di procedura civile, indica proprio la parte pignorabile (621 euro).

Quindi 621 euro sarebbe la parte pignorabile, se non ci fossero limitazioni imposte dalla legge a seconda della natura del credito per la quale il pensionato è sottoposto ad azione esecutiva.

Per debiti ordinari (banche, finanziarie, privati in genere) la quota massima di prelievo della parte pignorabile è il 20%. Per debiti esattoriali (quelli con la PA) la quota massima di prelievo della parte pignorabile varia dal 10% al 20%, in relazione al livello stipendiale.

Sono questi i limiti a cui ci si riferisce quando si legge che la parte eccedente (621 euro) la parte non pignorabile (679 euro) è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Per debiti alimentari (assegno di mantenimento per figli e coniuge ed obbligo di alimenti ai parenti stretti che versano in stato di indigenza, non è fissato un limite nè dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile, nè da leggi speciali. Alcune sentenze (Corte Costituzionale 1041/1988 e Corte di Cassazione 25043/11) sembrano fissare ad 1/3 (33,3%) della parte pignorabile della pensione percepita dall’obbligato il tetto massimo prelevabile per soddisfare crediti di natura alimentare. Ma la giurisprudenza non è univoca. Dunque è il giudice a stabilire la percentuale di prelievo della parte pignorabile.

Nell’esempio teorico abbiamo supposto che il giudice potesse pignorare il 100% della parte pignorabile solo per evidenziare come la quota pagata mensilmente per la cessione del quinto può entrare, anche se marginalmente, in gioco (si tratta di un caso limite a solo titolo di esempio: verosimilmente il giudice, nel quantificare il prelievo mensile, non si spingerà oltre il 33% della parte pignorabile).

Mi faccia sapere se permangono dubbi e quali.


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