Marzia Ciunfrini

Naturalmente, ipotizziamo che il debito di suo marito è stato contratto prima della separazione personale dei coniugi e che prima della separazione personale dei coniugi sia stato iscritto il pignoramento. Ebbene, la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene pignorato all’atto della sua vendita e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso.

Ora, se in sede di separazione personale il giudice le ha assegnato la casa, deve sapere che il provvedimento di assegnazione della casa familiare nell’interesse dei figli non ha effetto riguardo ai terzi che hanno trascritto il pignoramento anteriormente alla data di assegnazione della casa familiare.


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