Le sue considerazioni sono corrette, salvo che per quanto riguarda l’incidenza della rata di rimborso sulla cessione del quinto. Quest’ultima non influisce direttamente sull’individuazione della parte pignorabile della pensione, e quindi della capienza, ma solo sulla verifica, a posteriori, che la somma dei pignoramenti già in corso, della rata di rimborso della cessione del quinto e del pignoramento per cui si procede, non superi la metà dell’importo della pensione percepita (intesa come quella accreditata in banca, ma integrata con la rata di cessione).
Venendo al suo caso, noi supponiamo che in banca le vengano accreditati 1.040 euro, il che indica che la sua pensione al netto degli oneri fiscali è pari a 1.300 euro. Ora, la parte pignorabile della sua pensione è pari a 621 euro come correttamente calcolato. La percentuale di prelievo della parte pignorabile della pensione o dello stipendio, a causa di crediti alimentari (mantenimento del figlio) non ha un massimo (come il 20%, o quinto, nel caso si agisca esecutivamente per debiti). L’entità del pignoramento sulla pensione può essere liberamente quantificata ed autorizzata dal presidente del tribunale, può arrivare teoricamente anche al 100% della parte pignorabile, dovendo sottostare esclusivamente al vincolo che la somma dei pignoramenti già in corso, della rata di rimborso della cessione del quinto e del pignoramento per cui si procede, non superi la metà dell’importo della pensione percepita.
Praticamente, nella fattispecie, possiamo dire che il giudice può estendere potenzialmente il prelievo fino a 390 euro pari, alla differenza fra 650 (metà della pensione percepita) – 260 (importo della rata destinata a servire il rimborso della la cessione del quinto).
Se, invece, lei non avesse avuto una cessione del quinto in corso, la metà dello stipendio sarebbe stata pari a 650 euro. Ma il giudice non potrebbe concedere per il mantenimento del figlio più di 621 euro, importo che costituisce la massima parte pignorabile della sua pensione.
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