Ludmilla Karadzic

Lei ha sbagliato a mettersi d’accordo con il primo creditore: voleva salvare lo stipendio dal pignoramento e adesso, come risultato, si troverà pignorato ugualmente la retribuzione con in più sul groppone una rata di 300 euro al mese.

Parafrasando un grande statista del passato, lei poteva scegliere fra il disonore e la guerra, ha scelto il disonore ed ha avuto la guerra! Tradotto, lei poteva scegliere fra l’accordo ed il pignoramento, ha scelto l’accordo ed ha avuto il pignoramento!

E, al giudice, gliene frega niente se lei paga quella rata di 300 euro/mese: tanto, sempre il 20% dello stipendio netto concederà al creditore procedente.

Non vedo, allora, altra soluzione, per poter tirare avanti, che interrompere il rimborso al creditore con cui ha raggiunto l’accordo e fregarsene della cessionaria che le ha notificato il precetto.

Per tutti i crediti della stessa natura (banche, finanziarie e privati in genere) non è ammesso un prelievo superiore al 20% dello stipendio netto percepito dal debitore sottoposto ad azione esecutiva. Quindi, il primo creditore che si rivolge al giudice becca subito, gli altri si mettono in fila e aspettano, sperando che il datore di lavoro non chiuda o licenzi il debitore.

Naturalmente dovrà prestare la massima attenzione nello svuotare il conto corrente dopo ogni accredito dello stipendio, qualora il creditore insoddisfatto decidesse di optare per il pignoramento del conto corrente. Infatti, per liberare lo stipendio accreditato sul conto corrente e pignorato illegittimamente, sarebbe comunque costretto a ricorrere, pagando un avvocato, al giudice delle esecuzioni.


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