Non ricorre il principio della par condicio creditorum se il debitore decide di pagare crediti già scaduti (articolo 2901 codice civile, comma 3). E, comunque, nella revocatoria ordinaria (non fallimentare) risulterebbe assai problematico condurre un’azione revocatoria di un bonifico effettuato dal debitore a favore di terzi, anche se non finalizzato a rimborsare obbligazioni già scadute.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.