Ludmilla Karadzic

Comprendo benissimo la situazione e mi rendo conto che lei non vorrebbe perdere un’occasione così propizia: anche io farei, in un contesto simile, le sue stesse riflessioni. Tuttavia, devo metterla in guardia: se va a leggere il contratto di accordo transattivo sottoscritto con il creditore, dovrebbe trovare una clausola (di rito) che chiaramente ricorda che il piano di rientro sottoscritto non costituisce novazione del credito. In altre parole vuol dire che, in caso di inadempimento nell’onorare il piano di rientro sottoscritto, il debito da rimborsare, che il curatore fallimentare della srl italiana potrebbe pretendere, a norma di legge, sarebbe quello originario antecedente all’accordo, ovviamente detratto quanto finora la srl rumena ha diligentemente corrisposto. E, inoltre, le scadenze pattuite con l’accordo sottoscritto non avrebbero più alcun valore legale. In pratica, cioè, il liquidatore della srl italiana potrebbe pretendere l’intero credito in una sola soluzione. Le chiedo: vale la pena esporsi ad un simile rischio?

Può anche decidere di adottare una strategia simile, purchè sia consapevole che con il curatore fallimentare dovrà cercare un accordo a saldo stralcio partendo dall’importo originario dovuto (detratte le rate pagate). Aspettando la proposta del curatore fallimentare, invece, potrà chiedere, in cambio della chiusura della posizione debitoria in un’unica soluzione, un taglio netto sull’importo residuo attualmente dovuto.


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