Annapaola Ferri

Non c’è nemmeno bisogno della revocatoria promossa dal creditore avverso l’atto di rinuncia all’eredità esercitata del debitore (ex articolo 2901 del codice civile).

Al creditore basterà intervenire con l’impugnazione della rinuncia del debitore ex articolo 524 del codice civile, secondo il quale se taluno rinunzia a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del debitore rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Tuttavia, il diritto dei creditori a impugnare la rinuncia si prescrive in cinque anni dalla rinuncia stessa.


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