Ludmilla Karadzic

Abbiamo in questo forum fin troppo spesso parlato dell’inutilità (oltre che del danno conseguente) di rivolgersi alle cosiddette agenzie di debito, che promettono, a loro dire, di risolvere i problemi dei debitori, ma, che in realtà, non fanno altro che appesantire l’esposizione debitoria di questi ultimi, pretendendo il pagamento di parcelle esose ed assolutamente ingiustificate data l’assenza di qualsiasi reale beneficio reso al debitore. Ma, ormai, quel che è fatto è fatto!

Tuttavia, attenzione a non abboccare ancora, intraprendendo, come da questi signori consigliato, un’azione legale con la banca per contestare il reato di usura: si tratterebbe di sostenere altre onerose spese legali per ottenere, se va bene, una riduzione di qualche decimo di punto del tasso di interesse che non risolverebbe un bel niente, se non impinguare il conto corrente dell’avvocato che se ne occupa (e dell’agenzia debiti che, naturalmente, esige la propria percentuale sull’onorario dell’azzeccagarbugli di turno).

Lei riferisce che è inutile percorrere la strada della portabilità del suo mutuo (a tasso fisso ma a rate crescenti) e la cosa è vera tanto più adesso, dal momento che lei è insolvente rispetto alla banca erogatrice del mutuo (la BNL, ora BNP Paribas).

Per la stessa ragione, non avendo pagato le rate da novembre 2017, sarà impossibile presentare un piano del consumatore al giudice ex legge 3/2012 (legge sulla composizione delle crisi sovraindebitamento). Neanche a parlare di un accordo con i creditori in quanto lei ha un solo creditore e già la strada di una rinegoziazione del mutuo è stata intrapresa ma è miseramente fallita, purtroppo.

Cosa resta allora?

Diciamo che a partire da maggio 2018, quando collezionerà la settima rata non pagata, la banca creditrice le notificherà una comunicazione di decadenza del beneficio del termine con la quale esigerà in un’unica soluzione, e subito, l’intero capitale residuo. Poi, non adempiendo, lei sarà sottoposto ad azione esecutiva che si concluderà con l’espropriazione dell’immobile acquistato e la sua vendita all’asta.

Cosa si può veramente fare per limitare i danni

In alternativa alla proposta di omologazione di un accordo con i creditori o di approvazione di un piano del consumatore, con la legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) il debitore può chiedere la liquidazione (volontaria e non coattiva, attraverso asta) del proprio patrimonio. Verrebbe nominato dal giudice un liquidatore terzo (sia al creditore, che al debitore).

Il giudice potrà così disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive. La procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione.

Cosa comporta la presentazione della domanda di liquidazione del proprio patrimonio ex legge 3/2012? Tre grandi vantaggi: innanzitutto il debitore potrà vendere la casa attraverso un liquidatore terzo, in tempi ragionevoli, senza l’assillo di doverla alienare anche a prezzi stracciati oppure, a valle di un’azione giudiziale promossa dal creditore, attraverso una gara d’asta che non sempre è trasparente. Realizzando, normalmente, un maggior ricavato. Inoltre, qualora insorgessero difficoltà nel piazzare l’immobile al prezzo giusto per difficoltà contingenti connesse al mercato, il liquidatore avrebbe più tempo per realizzare la vendita, e il debitore potrà continuare ad occupare la casa; infine, il debitore potrebbe anche ottenere dal giudice l’esdebitazione (con apposita domanda), ovvero l’azzeramento del debito residuo qualora il ricavato dalla vendita effettuata dal liquidatore, risultasse minore del capitale residuo dovuto alla banca.

Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di un’istanza di liquidazione del patrimonio e di liberazione dai debiti presso il Tribunale territorialmente competente.

Si tratta di organismi comunque sottoposti a controllo da parte del Ministero della Giustizia che nulla hanno a che vedere con le agenzie di debito con le quali, purtroppo, ha già avuto a che fare. Peraltro, la legge 3/2012 stabilisce che il debitore debba obbligatoriamente essere assistito da uno di questi organismi nella procedura di composizione: sicuramente gli onorari sono fissi e più accessibili rispetto a quelli di un avvocato assunto nel ruolo di intermediario.

In bocca al lupo: di questo spiacevole episodio vedrà che non rimarrà traccia nei suoi ricordi futuri.


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