La normativa vigente dispone che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro e che l’eventuale apposizione del termine al contratto di lavoro deve risultare per iscritto, pena l’inefficacia del termine stesso, a meno che il rapporto abbia una durata non superiore a 12 giorni (nel qual caso l’atto scritto non è necessario). Copia dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio della prestazione (articolo 19 comma 4 decreto legislativo 81/2015) .
Previa verifica che la copia del contratto di lavoro non le sia stata correttamente notificata presso l’indirizzo di residenza con raccomandata A/R e che la mancata consegna non sia riconducibile a temporanea irreperibilità di persone legittimate a riceverla, per cui la comunicazione è rimasta in giacenza presso l’ufficio postale, potrà impugnare il rapporto di lavoro a tempo determinato entro centoventi giorni dalla sua cessazione: il giudice condannerà il datore di lavoro al risarcimento del danno stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione, compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ordinerà la ricostituzione del rapporto di lavoro nella forma a tempo indeterminato (articolo 28 comma 3 decreto legislativo 81/2015).
Deve, pertanto, chiedere l’assistenza legale di un sindacato di categoria presente sul territorio in cui vive e lavora.
Poi, naturalmente, potrà essere licenziato per giusta causa, per giustificato motivo oggettivo oppure soggettivo. A meno che non si tratti di giusta causa o che il licenziamento avvenga nell’ambito di una procedura di riduzione del personale, avrà diritto ad una ulteriore congrua indennità di mancato preavviso impugnando il provvedimento entro 60 giorni dalla data in cui le sarà pervenuta la comunicazione di licenziamento.
Infatti, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, in assenza di giustificato motivo, il datore di lavoro deve dare un preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL. Il CCNL di vigilanza, per lavoratori senza anzianità di servizio, dovrebbe prevedere un preavviso di almeno 15 giorni fino ad un massimo di due mesi in relazione al livello di inquadramento (nella fattispecie, non essendoci un contratto scritto, bisogna assumere come termine di preavviso i 15 giorni minimali).
Il datore di lavoro, tuttavia, può corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel periodo di preavviso.
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