Patrizio Oliva

Se sono trascorsi tre anni dalla data in cui il professionista può dimostrare di aver erogato al cliente una certa prestazione, in mancanza di atti interruttivi (che devono essere notificati al debitore con raccomandata A/R o modalità equipollenti) interviene la prescrizione presuntiva, il debito può considerarsi saldato ed il diritto del creditore estinto.

La ratio di un termine di prescrizione così breve è da ricondursi alla frequente difficoltà, da parte del debitore, di ottenere una ricevuta fiscale dal professionista. che non sia sottostimata.

E quindi, se pure il cliente quella ricevuta la conserva, ben poco può egli può dimostrare circa l’effettivo pagamento degli onorari a fronte della parcella del commercialista, del dentista, dell’avvocato, dell’ingegnere del notaio, del geometra ecc.., magari certificata pure dall’Ordine professionale a cui il presunto creditore è obbligatoriamente iscritto.

Questa consapevolezza deve aver mosso a pietà gli estensori dell’articolo 2956, comma 2 del codice civile.

Attenzione parò: la prescrizione presuntiva vale solo se, nel corso del triennio, il debitore non ammette il debito.

Leggete, ad esempio, cosa scrivono i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 11991/14: l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva è preclusa in tutte le ipotesi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche per implicito, l’entità della somma richiesta, circostanza, quest’ultima, implicante, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l’incompatibilità col presupposto richiesto per l’applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito.


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