Giuseppe Pennuto

In generale è tenuto a versare la tassa automobilistica (bollo auto) colui che risulta essere proprietario del veicolo l’ultimo giorno utile per il pagamento.

Quindi, nel caso in cui un autoveicolo venga venduto nel periodo compreso fra la data di scadenza della tassa automobilistica ed il termine ultimo per il pagamento, obbligato al versamento della tassa è l’acquirente. Se alla data della compravendita il bollo non risulta ancora scaduto, l’acquirente deve semplicemente collegarsi alla scadenza del precedente pagamento.

Questo è quanto vale in ambito nazionale, ma riportiamo anche alcune interessanti peculiarità: in Lombardia è tenuto al pagamento il soggetto che risulta essere proprietario del veicolo il primo giorno di ogni periodo d’imposta. Tuttavia, i residenti in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Puglia non sono tenuti a pagare il rinnovo se la perdita di possesso avviene entro il mese successivo alla scadenza della Tassa automobilistica.

Per i residenti in Lombardia e Piemonte, poiché il giorno di scadenza della tassa automobilistica e l’ultimo giorno utile per il suo pagamento coincidono, obbligato al versamento della tassa è sempre il proprietario venditore.


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