Paolo Rastelli

L’Agenzia delle entrate le ha risposto correttamente: hanno consegnato i ruoli (cioè i debiti accertati nei confronti del debitore) al concessionario per la riscossione, entro i termini di decadenza.

Per avere la certezza che, come lei riferisce, le cartelle esattoriali le sono state notificate nel 2003 e a tale notifica non sono seguite comunicazioni (o azioni cautelari, come il fermo amministrativo) interruttive dei termini di prescrizione avrebbe dovuto, e deve, rivolgersi all’agente per la riscossione (Agenzia Entrate Riscossione). E a tale soggetto chiedere, in autotutela, l’annullamento delle cartelle per intervenuta prescrizione.

Lei potrebbe non avere contezza della notifica di atti da parte del concessionario (Equitalia fino a luglio 2017, in seguito ADE Riscossione) ma la notifica potrebbe essersi correttamente perfezionata per compiuta giacenza presso un ufficio postale o con affissione nell’albo pretorio comunale. Pertanto il diritto della Pubblica Amministrazione ad esigere l’importo preteso con una cartella esattoriale notificata anche cento anni fa, potrebbe non essere prescritto.

La tassa automobilistica è una tassa sulla proprietà e, pertanto, si paga anche se il veicolo è fermo e non circola.


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