Andrea Ricciardi

La legge italiana che regola l’acquisto di auto per persone con disabilità è la legge 104 del 1992, denominata “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Questa legge stabilisce chi sono i cittadini interessati (i cosiddetti “portatori della 104”) e in quali modalità essi hanno diritto alle agevolazioni fiscali e agli aiuti per l’acquisto di un’auto usata.

L’articolo 3 della legge 104 definisce in modo preciso chi sono i cittadini portatori di handicap aventi diritto agli sgravi fiscali per l’acquisto di un mezzo di trasporto privato: è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Possono dunque essere agevolati dagli sgravi fiscali previsti dalla legge 104 le seguenti persone:

  • Disabili con grave handicap e limitazione permanente della capacità di deambulazione;
  • Disabili con ridotte o impedite capacità motorie;
  • Non vedenti;
  • Sordi;
  • Disabili con handicap psichico o mentale, titolari di indennità di accompagnamento;
  • Familiare di un disabile, con la clausola che il secondo sia “fiscalmente a carico” del primo e che il disabile abbia un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro.

Il veicolo acquistato attraverso gli aiuti della legge 104 deve essere usato unicamente, o prevalentemente, a beneficio del disabile.

Se un familiare ha in carico più persone disabili, ha diritto ad usufruire degli sgravi fiscali per l’acquisto di un’auto per ogni disabile a carico.

La legge 104/92 prevede una serie di agevolazioni fiscali a favore dei portatori di handicap, o dei familiari che li hanno in carico, per l’acquisto di un mezzo di trasporto e per alcune spese ad esso correlate.

Una prima agevolazione è la detrazione del 19% del costo del mezzo acquistato.

La detrazione del 19% non equivale ad uno sconto del 19% sul prezzo di acquisto, bensì dà diritto “uno sconto” sulle tasse da pagare con la successiva dichiarazione dei redditi.

Il massimo importo detraibile è di 18.075,99 euro e la detrazione spetta una sola volta ogni 4 anni.

E’ possibile acquistare un nuovo mezzo e usufruire di nuovo del beneficio se il veicolo vecchio viene demolito e cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

La detrazione IRPEF spetta inoltre anche per le spese sostenute per la riparazione del mezzo, sempre con un limite di spesa di 18.075,99 euro e solo se sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo.

Per i disabili con gravi deficit motori l’agevolazione viene corrisposta solo se il mezzo viene modificato per permettere al disabile, titolare del beneficio, di guidare. In questo caso la detrazione si applica anche a questo tipo di spese di adattamento.

Un disabile “portatore della 104” che desideri acquistare un’auto nuova o usata (non da altro soggetto privato, nel qual caso non viene applicata nessuna IVA), ha diritto all’IVA al 4% invece che al 22%.

Anche in questo caso la legge pone dei limiti: lo sconto si applica per le vetture con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se il motore è a benzina e fino a 2.800 per i motori diesel.

Se il mezzo acquistato con IVA agevolata viene venduto prima che siano trascorsi due anni, il titolare del beneficio è tenuto a versare l’importo dello sconto di cui ha beneficiato.

Questa clausola non si applica nel caso in cui il disabile venda un mezzo per acquisirne uno nuovo che più si adatti ad un aggravamento o ad un cambiamento della propria disabilità.

Anche l’acquisto di un veicolo in leasing dà diritto all’IVA ridotta, ma solo se il contratto è di tipo traslativo (cioè con un canone fissato in relazione all’uso e al pregio conservato dal bene nel tempo).

L’aliquota agevolata si applica inoltre anche per la riparazione e la cessione dei ricambi per eventuali adattamenti applicati alla vettura.

Un disabile che rientri nei parametri della legge 104, o un familiare che lo ha in carico, ha diritto all’esenzione dal pagamento del bollo per i veicoli che rispettino gli stessi limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’IVA agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 per le auto diesel).

Nonostante la legge preveda molte agevolazioni per i disabili che desiderano acquistare un’auto, non tutti i costi ad essa connessi sono soggetti alle agevolazioni fiscali.

Sono infatti esclusi i costi di ordinaria manutenzione, i costi per la revisione, per l’assicurazione e i costi per il carburante, olio dei freni, olio motore, acqua per radiatore e lubrificante.

L’acquisto di un veicolo per disabili all’interno dei criteri della legge 104, dà diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico per la registrazione dei passaggi di proprietà.

L’esenzione vale per la prima iscrizione di un veicolo nuovo oppure per il passaggio di proprietà di un veicolo usato; sono eclusi da questa esenzione i non vedenti e i sordi.

Come già detto sopra, la detrazione IRPEF del 19% e l’IVA agevolata al 4% pongono dei vincoli temporali e queste agevolazioni non possono essere applicate a più di un’auto contemporaneamente.

Ci sono però delle eccezioni che permettono di usufruire nuovamente delle agevolazioni prima dei quattro anni, se:

  • Il veicolo viene demolito e cancellato dal PRA (non vale in caso di esportazione);
  • Il veicolo viene rubato prima dello trascorrere dei 4 anni; alla nuova detrazione verrà decurtato l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

Il processo di acquisto di un’auto comprata con la legge 104 si differenzia a seconda della categoria del veicolo: quelli destinati al trasporto del disabile e quelli che vengono guidati direttamente dal disabile.

Nel primo caso, salvo che l’auto abbia subito una modifica per installare la pedana solleva carrozzina, il processo non richiede nessuna eccezione rispetto alla vendita di una qualsiasi auto usata.

Nel secondo caso invece, dove l’auto è stata adattata per permettere al disabile di guidarla, è necessaria una pratica di scollaudo per riportare il veicolo alle sue condizioni di origine.


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